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Sez. 1, Sentenza n. 29782 del 19/12/2008 (Rv. 606209 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE | Domanda di riscatto - Accettazione da parte dell'istituto successiva alla legge n. 560 del 1993 - Conseguenze in tema di determinazione del prezzo - Utilizzazione dei parametri di cui alla legge n. 560 del 1993 - Necessità - Utilizzazione dei parametri di cui alla legge n. 513 del 1977 - Conseguenza - Nullità del contratto.
Stato
decisa il 2008-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606209-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE

In materia di trasferimento in proprietà agli assegnatari di alloggi di edilizia economica e popolare, già assegnati in locazione semplice, è soltanto con l'accettazione da parte dell'istituto che si esaurisce il relativo procedimento amministrativo, sicchè, ove tale accettazione sia intervenuta in epoca successiva all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993 n. 560, la relativa determinazione del prezzo di vendita deve essere effettuata secondo i criteri dettati da questa legge. Conseguentemente, è nullo, ai sensi dell'art. 28, ultimo comma. della legge n. 513 del 1977(norma non abrogata dalle successive disposizioni), il contratto, nel quale il prezzo sia stato determinato utilizzando non i parametri vigenti, ma quelli dettati dalla legge 8 agosto 1977 n. 513.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1977 num. 513 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 560 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)