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Sez. 1, Sentenza n. 2389 del 14/07/1972 (Rv. 359805 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE - PARTE VITTORIOSA IN PRIMO GRADO - OBBLIGO DI RIPROPOSIZIONE DELLE PROPRIE DIFESE CON APPELLO INCIDENTALE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1972-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359805-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE - PARTE VITTORIOSA IN PRIMO GRADO - OBBLIGO DI RIPROPOSIZIONE DELLE PROPRIE DIFESE CON APPELLO INCIDENTALE - INSUSSISTENZA.*

La parte vittoriosa in primo grado non e tenuta a riproporre con appello incidentale le proprie difese perche queste siano riesaminate dal giudice di appello, essendo sufficiente che le prospetti nella comparsa di risposta o, comunque, le riproponga in qualunque modo. E, infatti, indispensabile solo che essa manifesti la volonta di riproporre le proprie ragioni od eccezioni. (Conf 981'71, mass n 350935; 1639'70, mass n 347565).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)