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Sez. 3, Sentenza n. 1853 del 26/06/1973 (Rv. 364867 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE - PARTE VITTORIOSA IN PRIMO GRADO - QUESTIONI ASSORBITE O NON ESAMINATE IN PRIMO GRADO - OBBLIGO DI RIPROPOSIZIONE CON APPELLO INCIDENTALE - ESCLUSIONE - RIPROPOSIZIONE ESPLICITA ED INEQUIVOCA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1973-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364867-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE - PARTE VITTORIOSA IN PRIMO GRADO - QUESTIONI ASSORBITE O NON ESAMINATE IN PRIMO GRADO - OBBLIGO DI RIPROPOSIZIONE CON APPELLO INCIDENTALE - ESCLUSIONE - RIPROPOSIZIONE ESPLICITA ED INEQUIVOCA - SUFFICIENZA.*

Se la parte vittoriosa non ha l'Onere di proporre impugnazione incidentale, difettando il presupposto della soccombenza, ha tuttavia l'Onere di provocare il riesame delle questioni dedotte in primo grado per sottrarsi alle conseguenze della presunzione di rinunzia posta dall'art 346 cod proc civ. ed a tale Onere deve assolvere manifestando in maniera chiara e precisa la volonta di riproporre una determinata questione e riproponendola, nel rispetto del principio del contraddittorio, con la comparsa di risposta o con le ulteriori difese della fase istruttoria del processo di appello e prima, in ogni caso, della rimessione della causa al collegio. (V 706/73, mass n 362885; 3649/72, mass n 361676; (V 2389/72, mass n 359805).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)