Sez. 5, Sentenza n. 23370 del 30/10/2006 (Rv. 594100 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) | Giudicato esterno - Rilevabilità d'ufficio - Nel giudizio di cassazione - Produzioni documentali - Ammissibilità - Fattispecie - Soggezione a tassazione separata di un emolumento.
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)
L'esistenza del giudicato esterno, al pari di quella del giudicato interno, è rilevabile d'ufficio in sede di legittimità, e la relativa produzione documentale è ammissibile nel corso dello stesso giudizio di cassazione (nella specie, controvertendosi della soggezione a tassazione separata IRPEF di emolumenti corrisposti dal datore di lavoro al contribuente in quanto ammesso ad un piano di partecipazione alla crescita aziendale, nel termine per la presentazione di memorie di cui all'art. 378 cod. proc. civ., era stata prodotta una sentenza di merito passata in giudicato la quale, ai fini della cd. tassa per l'Europa, aveva ritenuto l'emolumento in contestazione come derivante da rapporto pluriennale, non avente ricorrenza periodica, e perciò soggetto a tassazione separata; la S.C., nell'affermare il principio, ha rilevato che la decisione non riguardava mere questioni, ma si riferiva proprio all'emolumento in contestazione: essa non definiva quel che poteva considerarsi un mero antecedente logico, ma investiva il presupposto giuridico del sistema di tassazione controverso).
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)