Sez. 3, Sentenza n. 5360 del 05/03/2009 (Rv. 606957 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO | Giudicato esterno - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Sussistenza - Presupposti - Formazione in epoca anteriore alla sentenza impugnata - Necessità - Esclusione - Prova per documenti - Ammissibilità nel giudizio di cassazione - Modalità di produzione - Operatività del divieto previsto dall'art. 372 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento.
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO
Il giudicato esterno formatosi a seguito di una sentenza della Corte di cassazione è rilevabile anche di ufficio, non solo quando emerga dagli atti prodotti nei giudizi di merito, ma anche nel caso in cui si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, senza che possa qualificarsi come inammissibile l'eccezione o la produzione in questa sede della sentenza divenuta irrevocabile, poiché - ove si tratti di sentenza della predetta Corte, nota alle parti - non può ritenersi operante il divieto di produzione di nuovi documenti di cui all'art. 372 cod. proc. civ., in quanto il divieto non risponde, in concreto, ad un reale interesse né delle parti stesse, né della Corte di cassazione, la quale è tenuta per dovere di ufficio alla conoscenza dei propri precedenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)