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Sez. 1, Sentenza n. 11219 del 21/05/2014 (Rv. 631319 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) | Giudicato esterno - Rilevabilità d'ufficio - Nel giudizio di cassazione - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631319-01

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)

Il vincolo derivante dal giudicato esterno ostativo dell'esame di ogni ulteriore censura è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, laddove si sia formato in merito ad una domanda assolutamente sovrapponibile, sotto il profilo dei soggetti interessati, del "petitum" e della "causa petendi" a quella su cui si è pronunciato il giudice del merito con la sentenza impugnata. (Nella specie, la S.C. ha rilevato d'ufficio il giudicato esterno in ordine alla domanda di riconoscimento in Italia della decisione di una commissione tutoria elvetica e costituito da altra pronuncia della stessa S.C., conseguentemente cassando senza rinvio la sentenza di merito impugnata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)