Sez. L, Sentenza n. 5390 del 27/04/2000 (Rv. 536026 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA | Rinuncia da parte dell'appellante, nel corso del giudizio di secondo grado, all'eccezione di decadenza della controparte dal diritto in contestazione - Rinuncia all'azione - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA
La rinunzia da parte dell'appellante, nel corso del giudizio di secondo grado, all'eccezione di decadenza della controparte dal diritto in contestazione, riguardando unicamente una questione preliminare di merito, non concretizza, di per sè, una rinunzia all'azione che, come tale, impone una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)