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Sez. 2, Sentenza n. 2995 del 17/02/2004 (Rv. 570165 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - IN GENERE | Nullità della deposizione - Presupposti - Eccezione d'incapacità - Necessità -Termine per sollevare l'eccezione - Individuazione - Immediatamente dopo l'assunzione della deposizione anche in caso di eccezione sollevata prima della assunzione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570165-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - IN GENERE

In tema di prova testimoniale, la nullità della deposizione resa da teste incapace secondo quanto previsto dall'art.246 c.p.c. deve essere eccepita -ai sensi dell'art. 157 c.p.c.- subito dopo il suo espletamento anche quando, prima della sua assunzione, sia stata dedotta l'incapacità del testimone.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)