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Sez. 3, Sentenza n. 3962 del 21/04/1999 (Rv. 525580 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - IN GENERE | Eccezione d'incapacità - Onere di immediato sollevamento - Violazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1999-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525580-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - IN GENERE

La nullità della deposizione testimoniale per incapacità a deporre va eccepita immediatamente dopo l'assunzione della prova o, nel caso di assenza del difensore, nell'udienza immediatamente successiva, e ciò quand'anche, prima dell'assunzione, fosse stata eccepita l'incapacità a testimoniare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)