Sez. 3, Sentenza n. 9553 del 01/07/2002 (Rv. 555488 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - IN GENERE | Sanatoria della nullità della deposizione resa da teste incapace per decadenza della parte interessata dalla relativa eccezione - Principio di ordine pubblico finalizzato alla speditezza del procedimento - Configurabilità - Conseguenze - Rilevabilità di ufficio della decadenza della parte dalla eccezione di nullità - Prospettabilità per la prima volta in sede di legittimità - Ammissibilità.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - IN GENERE
In tema di incapacità a testimoniare, la sanatoria, prevista dall'art. 157, comma secondo, cod. proc. civ., della nullità della deposizione resa da teste incapace, per decadenza della parte interessata dalla facoltà di eccepire il vizio, risponde a un principio di ordine pubblico, rappresentato dall'esigenza di speditezza del procedimento, i cui atti non possono restare esposti ad eccezioni di nullità per un periodo di tempo indefinito. Ne consegue che la decadenza della parte dalla eccezione di nullità e la corrispondente sanatoria della nullità dell'atto sono rilevabili di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento (salva la preclusione da giudicato) e possono, quindi, essere prospettate per la prima volta anche nel giudizio di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)