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Sez. 3, Sentenza n. 4609 del 24/04/1995 (Rv. 492011 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - I.A.C.P. - ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI | Canone per l'abitazione "ex lege" n. 513 del 1977 - Ulteriore corrispettivo per l'autorimessa già locata con l'alloggio per una pigione unica - Spettanza - Determinazione ex art. 13 legge n. 392 del 1978.
Stato
decisa il 1995-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492011-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - I.A.C.P. - ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI

All'Istituto autonomo per le case popolari spetta, in aggiunta al canone per l'abitazione calcolato ai sensi della legge 8 agosto 1977 n. 513, un'ulteriore corrispettivo per l'eventuale autorimessa, locata originariamente insieme con l'alloggio per una pigione unica, da calcolare secondo le prescrizioni dell'art. 13 della legge 27 luglio 1978 n 392.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1977 num. 513 art. 22 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 513 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)