Sez. 5, Sentenza n. 3582 del 11/03/2003 (Rv. 561079 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Disciplina degli artt. 6 e 16 del t.u.i.r. del 1986 - Indennità per licenziamento ingiustificato prevista dal c.c.n.l. per i dirigenti d'azienda - Tassazione separata e ritenuta d'acconto - Soggezione - Fondamento - Periodi d'imposta anteriori all'entrata in vigore del d.P.R. n. 917 del 1986 - Applicabilità ex art. 36 del d.P.R. n. 42 del 1988 - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
In materia di IRPEF, l'indennità prevista dal contratto collettivo dei dirigenti di aziende industriali per l'ipotesi di licenziamento ingiustificato o di recesso per giusta causa è assoggettata a tassazione separata e a ritenuta d'acconto, atteso che, secondo la disciplina dettata dagli artt. 6 e 16 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 - che ha profondamente innovato rispetto a quanto stabilito, in proposito, dall'art. 12 del previgente d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 -, tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, e quindi tutte le indennità aventi causa o che traggano comunque origine dal rapporto di lavoro, comprese le indennità per la risoluzione del rapporto per illegittimo comportamento del datore di lavoro, costituiscono redditi da lavoro dipendente. La nuova disciplina trova applicazione, a norma dell'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, "anche per i periodi di imposta antecedenti al primo periodo di imposta successivo al 31 dicembre 1987, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano ad esse conformi", riferendosi tale disposizione non solo alle norme del t.u.i.r. del 1986 già per loro natura retroattive, ma anche a quelle, come appunto gli artt. 6 e 16, aventi carattere innovativo e dettate a sfavore del contribuente, senza che ciò integri alcun contrasto con i principi e criteri direttivi della legge delega del testo unico, ovvero con quelli sanciti dagli artt. 3 e 53 Cost.(sent. n. 38 del 1994 della Corte costituzionale).
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 136, DPR 04/02/1988 num. 42 art. 36 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 12 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)