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Sez. 3, Sentenza n. 6455 del 29/10/1983 (Rv. 431191 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO (NUOVO RITO) - IN GENERE - CONTROVERSIA AGRARIA INSTAURATA CON IL RITO ORDINARIO - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE ISTITUTIVA DEL NUOVO RITO DEL LAVORO - OBBLIGHI DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO E D'APPELLO - TRASFORMAZIONE DEL RITO AD INIZIATIVA DI PARTE - INAMMISSIBILITÀ - DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA IN PRIMO GRADO SECONDO LE FORME DEL RITO ORDINARIO - APPELLO - FORME E TERMINI.*
Stato
decisa il 1983-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431191-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO (NUOVO RITO) - IN GENERE - CONTROVERSIA AGRARIA INSTAURATA CON IL RITO ORDINARIO - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE ISTITUTIVA DEL NUOVO RITO DEL LAVORO - OBBLIGHI DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO E D'APPELLO - TRASFORMAZIONE DEL RITO AD INIZIATIVA DI PARTE - INAMMISSIBILITÀ - DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA IN PRIMO GRADO SECONDO LE FORME DEL RITO ORDINARIO - APPELLO - FORME E TERMINI.*

Con riguardo a controversia agraria instaurata con il rito ordinario, la sopravvenienza della legge 11 agosto 1973 n. 533, che assoggetta la controversia medesima al nuovo rito delle cause di lavoro, comporta il dovere, per il giudice di primo grado e per il giudice d'appello (artt. 426, 427 e 439, nuovo testo, cod. proc. civ.) di provvedere al cambiamento del rito stesso, ma non autorizza nessuna iniziativa della parte in tal senso, nemmeno in Sede di proposizione dell'atto di gravame. Pertanto, ove detta causa sia stata trattata e definita in primo grado con il rito ordinario, l'atto d'appello va proposto con citazione ad udienza fissa, da notificarsi nei termini di cui agli artt. 325 - 327 cod. proc. civ., e non con ricorso al giudice ad quem da depositarsi nel termine di cui all'art. 434 (nuovo testo) cod. proc. civ.. (V 1929/83, mass n 426770; (Conf 5919/82, mass n 423679).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 427, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 439, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)