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Sez. 3, Sentenza n. 1929 del 18/03/1983 (Rv. 426770 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - CAMBIAMENTO DEL RITO - SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO IN PRIMO GRADO CON IL RITO ORDINARIO ANZICHÉ CON QUELLO DEL LAVORO - IMPUGNAZIONE - FORME - TERMINI - POTERI DEL GIUDICE DI APPELLO - FATTISPECIE IN MATERIA DI CONTROVERSIA AGRARIA.*
Stato
decisa il 1983-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426770-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - CAMBIAMENTO DEL RITO - SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO IN PRIMO GRADO CON IL RITO ORDINARIO ANZICHÉ CON QUELLO DEL LAVORO - IMPUGNAZIONE - FORME - TERMINI - POTERI DEL GIUDICE DI APPELLO - FATTISPECIE IN MATERIA DI CONTROVERSIA AGRARIA.*

Qualora una controversia agraria sia stata trattata con il rito ordinario, anziché con il rito del lavoro, l'impugnazione, quale che sia l'oggetto di essa, deve essere proposta con citazione ad udienza fissa da notificare nei termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., non richiedendosi, ai fini della sua tempestività, l'avvenuto deposito di essa negli stessi termini in cancelleria. In questa ipotesi, il giudice dell'appello, ove ritenga di essere in presenza di causa rientrante fra quelle soggette al rito del lavoro, deve, in applicazione dell'art. 439 cod. proc. civ., provvedere ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 426 dello stesso codice, proseguendo la trattazione di essa con tale rito. (Conf 1777/82, mass n 419631; (Conf 5717/81, mass n 416411; (Conf 398/81, mass n 410865).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 439

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)