Sez. 3, Sentenza n. 1118 del 11/04/1972 (Rv. 357543 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO - MANCANZA DI QUALCHE ELEMENTO - IRRILEVANZA - ELEMENTI SUFFICIENTI - MENZIONE DEL MANDATO NEL CONTESTO DEL RICORSO O REDAZIONE DELL'ATTO DA PARTE DELLO STESSO DIFENSORE MUNITO DI MANDATO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO - MANCANZA DI QUALCHE ELEMENTO - IRRILEVANZA - ELEMENTI SUFFICIENTI - MENZIONE DEL MANDATO NEL CONTESTO DEL RICORSO O REDAZIONE DELL'ATTO DA PARTE DELLO STESSO DIFENSORE MUNITO DI MANDATO.*
Ai fini del ricorso per Cassazione e sufficiente che la parte destinataria della notificazione sia messa in grado di conoscere che il ricorrente agisca in giudizio a mezzo di un difensore, abilitato all'Esercizio processuale avanti le magistrature superiori, per essere iscritto nell'apposito albo, muniti di regolare mandato rilasciato, anteriormente o contestualmente alla notifica del ricorso. E sufficiente, pertanto, che nella copia notificata sia data notizia del rilascio della procura al difensore, anche se la sua trascrizione manchi di qualche elemento, quale la firma del ricorrente, la relativa autenticazione da parte del difensore, la firma del difensore, ed anche se la trascrizione della procura sia contenuta in fondo alla copia notificata del ricorso, sempreche, pero, da altri elementi, sicuri ed univoci, contenuti nella detta copia sia possibile descrivere con certezza che il mandato sia stato in effetti conferito in data anteriore o coeva alla notifica. Tra i detti elementi sono da annoverarsi la menzione del mandato contenuta, nella stessa copia, nel contesto del ricorso o la redazione dell'atto da parte dello stesso difensore munito di mandato. (Conf 744'70, mass n 346007).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)