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Sez. U, Sentenza n. 744 del 21/03/1970 (Rv. 346007 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA - MANCANZA DI ELEMENTI - RILEVANZA - ESTREMI - POSSIBILITA DI DESUMERE CHE IL MANDATO SIA ANTERIORE O COEVO ALLA NOTIFICA DEL RICORSO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1970-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346007-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA - MANCANZA DI ELEMENTI - RILEVANZA - ESTREMI - POSSIBILITA DI DESUMERE CHE IL MANDATO SIA ANTERIORE O COEVO ALLA NOTIFICA DEL RICORSO - SUFFICIENZA.*

Ai fini del ricorso per Cassazione e sufficiente che la parte destinataria della notificazione sia messa in grado di conoscere che il ricorrente agisca in giudizio a mezzo di un difensore, abilitato all'Esercizio professionale avanti le magistrature superiori, per essere iscritto nell'apposito albo, munito di regolare mandato rilasciato, anteriormente o contestualmente alla notifica del ricorso. E sufficiente, pertanto, che nella copia notificata sia data notizia del rilascio della procura al difensore, anche se la sua trascrizione manchi di qualche elemento, quale la firma del ricorrente, la relativa autenticazione da parte del difensore, la firma del difensore, ed anche se la trascrizione della procura sia contenuta in fondo alla copia notificata del ricorso, sempreche, pero, da altri elementi, sicuri ed univoci, contenuti nella detta copia sia possibile descrivere con certezza che il mandato sia stato in effetti conferito in data anteriore o coeva alla notifica. Tra i detti elementi sono da annoverarsi la menzione del mandato contenuta, nella stessa copia, nel contesto del ricorso, o la redazione dell'atto da parte dello stesso difensore munito di mandato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)