Sez. 1, Sentenza n. 23396 del 16/12/2004 (Rv. 578285 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Assegno di divorzio - Decorrenza - Fissazione da parte del giudice del merito dalla deliberazione della sentenza di primo grado - Ricorso per cassazione - Censura, da parte dell'avente diritto, priva dell'indicazione delle circostanze necessarie e sufficienti per fissare una decorrenza anteriore (dalla data della domanda) - Conseguenze - Inammissibilità del motivo di ricorso.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
Ove il giudice del divorzio, nell'emettere la sentenza che dispone la somministrazione del relativo assegno, abbia stabilito, in considerazione delle modeste condizioni economiche dell'onerato, la decorrenza dello stesso assegno dalla data della deliberazione della sentenza di primo grado - così erroneamente scegliendo una data intermedia di decorrenza fra quella della domanda introduttiva e quella del passaggio in giudicato della pronuncia di scioglimento (o di cessazione degli effetti civili) del matrimonio -, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale l'avente diritto all'assegno di divorzio censuri tale statuizione relativa alla decorrenza dell'assegno senza tuttavia indicare le circostanze necessarie e sufficienti per fissare l'insorgenza del diritto alla percezione dell'assegno dalla domanda introduttiva del giudizio, e ciò trattandosi di censura finalizzata ad ottenere il rispetto meramente astratto della legge e non la tutela di un concreto interesse della parte ricorrente.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)