Sez. 1, Sentenza n. 4038 del 21/03/2002 (Rv. 553174 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Assegno di divorzio - Decorrenza - Fissazione - Momento.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
Il giudice del divorzio, nell'emettere la sentenza che dispone la somministrazione dell'assegno di divorzio, può disporre, ai sensi dell'art. 4, comma decimo, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come novellato dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74, che l'assegno decorra dalla data di notifica della domanda introduttiva anziché dalla data del passaggio in giudicato della pronuncia di scioglimento (o di cessazione degli effetti civili) del matrimonio, ma non può fissare la decorrenza dell'assegno da un momento diverso, intermedio tra le suddette due date, sempre che le parti non abbiano dedotto e dimostrato specifiche sopravvenienze.
Riferimenti normativi: Legge 10/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)