Sez. U, Sentenza n. 1272 del 08/04/1975 (Rv. 374753 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - AZIONI CONTRO LA PA - PROPONIBILITA - CONDIZIONI - LIMITI - CONCESSIONARIO DI UNA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA - COSTRUZIONE DI UN ACQUEDOTTO COMUNALE - PREGIUDIZIO AL MULINO DEL CONCESSIONARIO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - AZIONE CONTRO IL COMUNE - IMPROPONIBILITA.*
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - AZIONI CONTRO LA PA - PROPONIBILITA - CONDIZIONI - LIMITI - CONCESSIONARIO DI UNA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA - COSTRUZIONE DI UN ACQUEDOTTO COMUNALE - PREGIUDIZIO AL MULINO DEL CONCESSIONARIO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - AZIONE CONTRO IL COMUNE - IMPROPONIBILITA.*
A norma dell'art 4 della legge 20 marzo 1865 n 2248, all e, le azioni possessorie sono proponibili nei confronti della pubblica amministrazione nel solo caso in cui questa abbia agito jure privatorum, ovvero nell'assoluto difetto di una potesta amministrativa, intesa come Mancanza di qualsiasi facultas agendi, vincolata o discrezionale attribuitale dalla legge. Le suddette azioni non sono, invece proponibili qualora l'amministrazione abbia adottato il provvedimento o il comportamento materiale lesivo del possesso, esorbitando, nel caso concreto, dai limiti posti dalla legge stessa per il regolare Esercizio di una potesta amministrativa realmente spettantele, poiche, in tal caso, si e in presenza di un provvedimento amministrativo non apparente, come nel caso del difetto assoluto di potere, ma reale, anche se affetto da vizi di legittimita deducibili, secondo i casi, dinanzi al giudice amministrativo, ovvero dinanzi all'autorita giudiziaria ordinaria, in Sede petitoria, ai fini del risarcimento del danno. Da tanto consegue che il titolare di una concessione di derivazione di un torrente di acqua pubblica impiegata per azionare un mulino, il cui funzionamento sia stato pregiudicato dalla costruzione di un acquedotto comunale che abbia captato una parte delle acque del medesimo torrente, non puo agire in reintegra contro il comune che abbia deliberato la costruzione di tale opera a seguito della dichiarazione di pubblica utilita dello stesso acquedotto, emessa dal provveditore regionale alle opere pubbliche avvalendosi del potere conferitogli dalla legge 30 luglio 1959 n 595. Ed invero pur se l'esecuzione di tale provvedimento abbia determinato la lesione del diritto soggettivo perfetto all'esclusiva utilizzazione dell'acqua, spettante al titolare di una concessione di derivazione di acqua pubblica anche nei confronti della pa, questo fatto, importando una mera esorbitanza da parte del suddetto organo dai limiti fissati dalla legge all'Esercizio di una potesta realmente attribuitagli, e non gia un difetto assoluto di potere, inteso nel senso anzidetto, non giustifica la proponibilita dell'Azione possessoria nei confronti della pa. (V 1355'71, mass n 351584; 1637'70, mass n 347560).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 141
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)