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Sez. U, Sentenza n. 1355 del 12/05/1971 (Rv. 351584 - 01)

POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (IN GENERE) - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRO LA PA - DIVIETO - LIMITI - ATTIVITA IURE PRIVATORUM DELLA PA - MANCANZA DI ATTO AMMINISTRATIVO - ESTREMI - COMPORTAMENTO MATERIALE DELLA PA - OSTATIVITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351584-01

POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (IN GENERE) - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRO LA PA - DIVIETO - LIMITI - ATTIVITA IURE PRIVATORUM DELLA PA - MANCANZA DI ATTO AMMINISTRATIVO - ESTREMI - COMPORTAMENTO MATERIALE DELLA PA - OSTATIVITA - CONDIZIONI.*

Il divieto di proporre azioni possessorie contro la pubblica amministrazione non opera quando non sussista un atto amministrativo e la pa abbia agito iure privatorum o fuori dei suoi poteri a fini istituzionali. Per quanto concerne l'individuazione di un atto amministrativo, ostativo alla proponibilita delle azioni possessorie, occorre accertare, quando difettino Atti formali, se il mutamento della situazione di fatto posto in essere dalla pa sia ispirato o meno al conseguimento dei fini propri dell'ente pubblico, il quale puo agire sia formalizzando la propria volonta sia manifestandola con un comportamento concreto nell'ambito dei poteri istituzionali. (nella specie l' azienda autonoma delle ferrovie statali aveva con l'apposizione di colonnine e catene vietato a persone e mezzi il transito diretto ad alcuni locali seminterrati in un edificio di proprieta Gescal abitato da ferrovieri, ed avverso tale comportamento e stata ritenuta proponibile l'Azione possessoria di reintegrazione). (V 3606'68, mass n 336856' 904'67, mass n 327101).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)