Sez. 1, Sentenza n. 11491 del 23/05/2014 (Rv. 631475 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - AMBITO OGGETTIVO | Azione nei confronti di socio di società cooperativa - Quota o azioni alienate a terzi - Ammissibilità - Fondamento.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - AMBITO OGGETTIVO
Il creditore particolare del socio, sebbene non possa - ai sensi dell'art. 2531 cod. civ., applicabile "ratione temporis" (ora art. 2537 cod. civ.) - agire esecutivamente sulla quota o sulle azioni del socio debitore finché dura la società cooperativa, può, tuttavia, agire in via cautelare, con la conseguenza che tale disposizione non può ritenersi ostativa all'ammissibilità dell'azione revocatoria ordinaria nei confronti del socio (in quanto tenderebbe alla revoca dell'attribuzione patrimoniale di un bene - la quota o le azioni della società - non suscettibile di espropriazione), poiché anche nell'ipotesi in cui il bene, oggetto dell'atto di cui si chiede la revoca, non sia più nella disponibilità dell'acquirente per essere stato alienato a terzi, il creditore ha comunque interesse ad agire in revocatoria, il cui accoglimento consentirebbe all'acquirente di promuovere, nei confronti dell'alienante, le azioni di risarcimento del danno o di restituzione del prezzo dell'acquisto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2531, Cod. Civ. art. 2537, Cod. Civ. art. 2901, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)