Sez. 1, Sentenza n. 3588 del 13/12/1972 (Rv. 361584 - 01)
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - IN GENERE - FUNZIONE - REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA DEL DANNO CONTRATTUALE - ESCLUSIONE - FRAUDOLENTA ALIENAZIONE DI IMMOBILE PROMESSO IN VENDITA - AZIONE REVOCATORIA DEL PROMISSARIO ACQUIRENTE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI - PREGIUDIZIO (EVENTUS DAMNI) - ESTREMI.*
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - IN GENERE - FUNZIONE - REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA DEL DANNO CONTRATTUALE - ESCLUSIONE - FRAUDOLENTA ALIENAZIONE DI IMMOBILE PROMESSO IN VENDITA - AZIONE REVOCATORIA DEL PROMISSARIO ACQUIRENTE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI - PREGIUDIZIO (EVENTUS DAMNI) - ESTREMI.*
L'Azione revocatoria, avendo la funzione soltanto di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art 2740 cod civ, non puo essere esercitata per rimuovere l'atto di disposizione fraudolentemente compiuto, dal dominus sulla res debita, e consentirne poi l'acquisto al creditore come se quell'atto di disposizione non fosse mai esistito. L'Azione medesima puo invece essere esperita solo al fine di consentire l'assoggettamento del bene, oggetto dell'atto dispositivo fraudolento, all'espropriazione forzata, in funzione liquidativa, del patrimonio del debitore, cosi da permettere il soddisfacimento del credito da risarcimento del danno in Forma generica, per equivalente pecuniario, non anche per realizzare la finalita della reintegrazione in Forma specifica del danno prodotto dall'inadempimento dell'obbligazione di consegnare una cosa determinata, intanto alienata a terzi, ovvero la finalita dell'esecuzione in Forma specifica di quell'obbligazione. Sicche, quando l'atto di disposizione riguardi un immobile dal proprietario antecedentemente promesso in vendita ad altri, poiche l'Azione revocatoria puo in principio essere strumentale rispetto all'Azione di risarcimento del danno conseguente all'inadempimento o al non perfetto adempimento, ma non rispetto all'Azione di adempimento in Forma specifica dell'Obbligo di contrarre, il pregiudizio che legittima il promissario acquirente all'esperimento di detta Azione e soltanto quello rappresentato dal fatto che, per effetto dell'alienazione fraudolenta, il patrimonio del promittente venditore si sia depauperato in misura tale da non garantire piu in modo sufficiente il soddisfacimento del credito pecuniario da risarcimento del detto promissario. Tale pregiudizio non puo dunque consistere nella menomazione arrecata alla liberta dell'immobile dall'avvenuta iscrizione di ipoteca da parte del promittente a favore di terzi, e nella conseguente impossibilita per il promissario di conseguire l'acquisto del bene nella medesima situazione di piena disponibilita in cui esso versava al momento della stipulazione del compromesso. (V 138'70, mass n 344893; 1494'68, mass n 33316; 661'60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ. art. 2808, Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 1351
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)