Sez. 3, Sentenza n. 7683 del 13/04/2005 (Rv. 582723 - 01)
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Professioni sanitarie - Farmacisti - Diritto di difesa tecnica - Mancanza - Nullità del procedimento - Esclusione - Fondamento.
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
Nel procedimento disciplinare promosso a carico di un farmacista, l'incolpato ha la facoltà di avvalersi della assistenza di un difensore o di un esperto di fiducia, ma l'affermazione di tale facoltà di difesa non impone, nel silenzio della legge, alcun obbligo procedimentale a carico dell'organo disciplinare, dalla cui violazione possa conseguire l'illegittimità del procedimento. Ne consegue che l'assenza di un difensore tecnico non è causa di nullità del procedimento (e non confligge con i principi costituzionali del diritto di difesa), posto che sia l'ordine, sia il professionista discutono di vicende tecniche che entrambi sono perfettamente in grado di valutare in base alla propria esperienza e professionalità.
Riferimenti normativi: DPR 05/04/1950 num. 221 art. 45, Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)