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Sez. 3, Sentenza n. 16075 del 15/11/2002 (Rv. 558513 - 01)

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Professioni sanitarie - Medici - Diritto di difesa - Contenuto e limiti.
Stato
decisa il 2002-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558513-01

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

Nel procedimento disciplinare promosso a carico di un esercente la professione sanitaria, l'incolpato ha la facoltà di avvalersi della assistenza di un legale, ma l'affermazione di tale facoltà di difesa non impone, nel silenzio della legge, alcun obbligo procedimentale a carico dell'organo disciplinare, dalla cui violazione possa conseguire l'illegittimità del procedimento (in particolare, la Suprema Corte ha escluso che fosse ravvisabile un vizio procedimentale nella decisione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie per il fatto che negli avvisi di convocazione all'incolpato non fosse compresa l'avvertenza che gli era possibile farsi assistere da un legale).

Riferimenti normativi: Legge 05/04/1950 num. 221 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)