Sez. 3, Sentenza n. 835 del 16/01/2007 (Rv. 594881 - 01)
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE | Procedimento disciplinare - Atti di indagine preliminari e strumentali all'instaurazione del procedimento - Necessità di una preventiva comunicazione dell'incolpazione - Esclusione - Necessità della contestazione preventiva all'inizio del giudizio - Configurabilità - Fase amministrativa davanti al consiglio dell'ordine professionale locale - Diritto di difesa dell'incolpato - Facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia - Sussistenza - Mancato ricorso alla difesa tecnica da parte dell'incolpato - Nullità del procedimento - Esclusione - Fondamento.
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE
Nel procedimento disciplinare a carico di esercente professione sanitaria la previa contestazione dell'addebito è necessaria; tuttavia il compimento di atti di indagine preordinati al procedimento stesso non deve essere necessariamente preceduto dalla specifica contestazione all'indagato dei fatti integranti l'illecito disciplinare in quanto tale specifica contestazione deve precedere soltanto il giorno fissato per il giudizio. Il diritto di difesa dell'incolpato deve essere assicurato nella fase del procedimento davanti al consiglio dell'ordine professionale locale tenuto conto che tale fase, pur avendo natura amministrativa, si concretizza in un'attività istruttoria preordinata e funzionalmente connessa a quella successiva di natura giurisdizionale e quindi implica non soltanto la facoltà di comparire ed essere ascoltato personalmente, ma anche quella di farsi assistere da un difensore od esperto di fiducia, sempre che venga avanzata istanza al riguardo. L'assenza della difesa tecnica non è pertanto causa di nullità del procedimento e non confligge con i principi costituzionali del diritto di difesa, ben potendo il professionista farne a meno attesa la natura squisitamente tecnica delle questioni coinvolte.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, DPR 05/04/1950 num. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)