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Sez. L, Sentenza n. 6148 del 14/07/1987 (Rv. 454466 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - RATEI DI PENSIONE ERRONEAMENTE EROGATI DALL'INPS - IRRIPETIBILITÀ EX ART. 80 R.D. N. 1422 DEL 1924 - ECCEZIONE ALLA REGOLA DELLA RIPETIBILITÀ DELL'INDEBITO EX ART. 2033 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ- AMBITO DI APPLICAZIONE - RETTIFICA DI ERRORI NEL CALCOLO O NELLA LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE - INCLUSIONE - MANCANZA AB ORIGINE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO A SEGUITO DI NUOVA DISCIPLINA - RATEI DI PENSIONE EROGATI - RIPETIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454466-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - RATEI DI PENSIONE ERRONEAMENTE EROGATI DALL'INPS - IRRIPETIBILITÀ EX ART. 80 R.D. N. 1422 DEL 1924 - ECCEZIONE ALLA REGOLA DELLA RIPETIBILITÀ DELL'INDEBITO EX ART. 2033 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ- AMBITO DI APPLICAZIONE - RETTIFICA DI ERRORI NEL CALCOLO O NELLA LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE - INCLUSIONE - MANCANZA AB ORIGINE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO A SEGUITO DI NUOVA DISCIPLINA - RATEI DI PENSIONE EROGATI - RIPETIBILITÀ.*

La norma dell'art. 80 del R.d. 28 agosto 1924 n. 1422 in tema d'irripetibilità dei ratei di pensione erroneamente erogati dall'i.N.P.S. costituisce eccezione alla regola della ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 cod. civ. e non può quindi ricevere applicazione oltre i casi previsti, che vanno individuati nella rettifica di errori nel calcolo o nella liquidazione della prestazione previdenziale - e che sono perciò caratterizzati dal fatto che in essi non viene in discussione, né originariamente né successivamente, il diritto a pensione, ma solo la sua misura-, mentre ne restano esclusi i casi in cui manchi ab origine, per ragioni di diritto o di fatto, il rapporto assicurativo o i casi in cui tale rapporto venga meno a seguito di sopravvenuta nuova disciplina. Pertanto, il citato art. 80 non è applicabile, non rilevando la circostanza della non imputabilità dell'errore a dolo dell'interessato, nel caso in cui ad un lavoratore, titolare di pensione a carico di un fondo speciale di previdenza, siano state erogate ulteriori somme per l'erronea attribuzione di una seconda pensione a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria. (Conf 653/86, mass n 444222).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)