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Sez. 1, Sentenza n. 13262 del 27/11/1999 (Rv. 531579 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Audizione del minore infradodicenne nel giudizio di opposizione - Obbligo - Esclusione - Facoltà previa valutazione del giudice - Sussistenza - Contrasto della legge nazionale con art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531579-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di adottabilità, a norma dell'art. 10 legge n. 184 del 1983 i minori devono essere sentiti solo se di età superiore ai dodici anni, mentre, se di età inferiore, la loro audizione viene rimessa al prudente apprezzamento del giudice, senza che perciò possa configurarsi un contrasto tra la legge nazionale e la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 ratificata con legge n. 176 del 1991, giacché la suddetta Convenzione, all'art. 12, introduce l'obbligo di tener conto delle opinioni del minore in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo riguardi solo se si tratti di "fanciullo capace di discernimento" e "tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità", prevedendo, peraltro, che il minore possa esser ascoltato non solo direttamente, ma anche tramite un rappresentante o un organo appropriato, compatibilmente con le regole della legislazione nazionale.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 10 CORTE COST., Legge 27/05/1981 num. 176

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)