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Sez. 1, Sentenza n. 22350 del 26/11/2004 (Rv. 578140 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Giudizio di opposizione - Fase di appello - Audizione del minore infradodicenne - Obbligo - Esclusione - Facoltà - Valutazione riservata al prudente apprezzamento del giudice del merito - Contrasto della legge nazionale con la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578140-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel procedimento di adozione dei minorenni in casi particolari ex lege n. 184 del 1983, l'audizione del minorenne da parte della Corte di appello, in sede di gravame, è riservata all'apprezzamento del giudice del merito, in virtù di una disciplina conforme ai principi recati dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989, sui diritti del fanciullo di New York, ratificata e resa esecutiva in Italia dalla legge n. 176 del 1991, che stabilisce l'obbligo di tenere conto delle opinioni del minore in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo riguardi soltanto se si tratti di "fanciullo capace di discernimento" e "tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità".

Riferimenti normativi: Legge 27/05/1991 num. 176 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 7, Legge 04/05/1985 num. 184 art. 45, Legge 28/03/2001 num. 149 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)