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Sez. 1, Sentenza n. 12168 del 09/06/2005 (Rv. 584082 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Audizione del minore infradodicenne - Obbligo - Esclusione - Facoltà riservata al prudente apprezzamento del giudice di merito - Sussistenza - Violazione dell'art. 10 della legge n. 184 del 1983 o delle norme della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo - Esclusione - Omessa motivazione sul punto - Censurabilità in sede di legittimità - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2005-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584082-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di adottabilità, i minori devono essere sentiti, a norma dell'art. 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, solo se di età superiore ai dodici anni, mentre, se di età inferiore, la loro audizione viene rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne consegue, in quest'ultimo caso, che il mancato esercizio del relativo potere discrezionale non è sussumibile, in sede di legittimità, né sotto la specie della violazione di legge, sia pure in relazione alle norme della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 176 del 1991), poiché l'anzidetta Convenzione, all'art. 12, introduce l'obbligo di tenere conto delle opinioni del minore in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo riguardi solo se si tratti di "fanciullo capace di discernimento" e "tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità"; né sotto la specie della mancanza di espressa motivazione sul punto, qualora dal contesto della pronuncia impugnata possano desumersi adeguate ragioni a fondamento dell'assunto circa la sussistenza dello stato di abbandono del minore, giacché in tal caso la volontà del minore, alla cui raccolta è preordinata la sua audizione, si palesa del tutto priva di rilievo ai fini della relativa statuizione del giudice, chiamato ad emettere provvedimenti dettati dalla "considerazione preminente dell'interesse superiore del fanciullo", secondo quanto impone l'art. 3 della predetta Convenzione.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 10 CORTE COST., Legge 27/05/1991 num. 176 CORTE COST., Tratt. Internaz. 20/11/1989 art. 3, Tratt. Internaz. 20/11/1989 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)