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Sez. U, Sentenza n. 25983 del 22/12/2010 (Rv. 615314 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | CERTALEX - Controversia in tema di fermo amministrativo ex art. 69 r.d. n. 2440 del 1923 - Giurisdizione del giudice della controversia sul diritto cautelato dal fermo - Configurabilità - Conseguenze - Fermo amministrativo disposto dall'Agenzia delle Entrate su rimborsi per quote indebitamente restituite da concessionario per la riscossione - - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza.
Stato
decisa il 2010-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615314-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI

La giurisdizione su controversie relative al fermo amministrativo di cui all'art. 69, sesto comma, del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 spetta al giudice al quale è attribuita la cognizione della controversia sul diritto che da detto fermo è cautelato, giacché sussiste uno stretto collegamento tra siffatta misura cautelare ed il diritto per la cui provvisoria tutela essa è concessa. Spetta, quindi, alla cognizione della Corte dei Conti l'impugnazione avverso il decreto di fermo amministrativo con il quale è stata disposta, da parte dell'Agenzia delle Entrate, la sospensione del pagamento di alcuni rimborsi per quote indebitamente restituite dal concessionario per la riscossione ai contribuenti, nonchè per intervenuta decadenza dell'azione avverso decreti di discarico, emessi dalla medesima Agenzia, perchè non tempestivamente impugnati. (Principio affermato ai sensi dell'art. 36 bis, comma 1, cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)