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Sez. U, Sentenza n. 15425 del 07/07/2014 (Rv. 631590 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Fermo amministrativo di beni mobili registrati - Pluralità di pretese (tributaria e non) - Azione promossa innanzi al giudice ordinario - Devoluzione al giudice tributario per la parte riferita a crediti di natura tributaria - Necessità.
Stato
decisa il 2014-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631590-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

In caso di opposizione al provvedimento di fermo amministrativo di beni mobili registrati, che si fondi su una pluralità di pretese, alcune delle quali di natura tributaria (nella specie, per il mancato pagamento della TARSU) ed altre di natura diversa (nella specie, per infrazioni al codice della strada), ove l'impugnazione sia stata proposta congiuntamente, senza distinguere la natura dei crediti, innanzi al giudice ordinario, questi deve trattenere la causa innanzi a sé in relazione ai crediti d'imposta non tributari, e rimettere la causa innanzi al giudice tributario per la parte in cui il provvedimento si riferisce a crediti di competenza di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 86 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 1 lett. E CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)