Sez. U, Sentenza n. 555 del 14/01/2009 (Rv. 606179 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Fermo amministrativo ex art. 69 r.d. n. 2440 del 1923 - Controversie relative - Giurisdizione del giudice della controversia sul diritto cautelato dal fermo - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Fermo amministrativo disposto dalla P.A. su pensione di proprio dipendente per il risarcimento del danno derivato da condotte penalmente rilevanti - Controversia promossa dal dipendente per l'accertamento del diritto a percepire integralmente la pensione - Giurisdizione della Corte dei conti quale giudice delle conrtroversie per danno erariale.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI
La giurisdizione su controversie relative al fermo amministrativo di cui all'art. 69, sesto comma, del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 spetta al giudice al quale è attribuita la cognizione della controversia sul diritto che da detto fermo è cautelato, giacché sussiste uno stretto collegamento tra siffatta misura cautelare ed il diritto per la cui provvisoria tutela essa è concessa. Ne consegue che la controversia relativa all'accertamento del diritto di un pubblico dipendente alla percezione integrale degli emolumenti pensionistici spettantigli, senza la decurtazione per il fermo amministrativo disposto nei suoi confronti dalla P.A. datrice di lavoro a cautela del proprio diritto al risarcimento dei danni patrimoniali che lo stesso dipendente avrebbe provocato in conseguenza di condotte penalmente rilevanti, spetta alla cognizione della Corte dei conti quale giudice delle controversia in materia di danno erariale.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 com. 6 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)