Sez. L, Sentenza n. 10815 del 29/10/1998 (Rv. 520227 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE | Nozione - Relazione tra attività lavorativa e infortunio - Nesso eziologico anche mediato e indiretto - Necessità - Occorrenza dell'evento lesivo durante la prestazione lavorativa o sul luogo di lavoro - Sufficienza (di per sè) - Esclusione - Fattispecie relativa ad omicidio volontario di lavoratore compiuto da ignoti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE
Ai fini della operatività dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il requisito dell'"occasione di lavoro" può ritenersi realizzato tutte le volte che lo svolgimento di un'attività lavorativa, pur non essendo la causa, costituisca l'occasione dell'infortunio e, cioè, abbia determinato l'esposizione del soggetto protetto al rischio di esso, dando così luogo ad un nesso eziologico, anche se mediato ed indiretto, tra prestazione lavorativa ed infortunio. La circostanza che l'evento dannoso si sia verificato durante lo svolgimento dell'attività lavorativa o sul luogo di lavoro non costituisce di per sè prova adeguata della sussistenza, ai fini in questione, dell'occasione di lavoro. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la configurabilità del requisito dell'occasione di lavoro in relazione ad un omicidio volontario di un lavoratore sul luogo di lavoro, poiché, in mancanza di adeguate risultanze in senso contrario, non poteva escludersi la riferibilità del movente dell'omicidio, il cui autore era rimasto ignoto, a questioni personali).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)