Sez. L, Sentenza n. 5019 del 21/05/1994 (Rv. 486728 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Occasione di lavoro - In genere | Estremi - Causa violenta in danno del lavoratore presente nella struttura organizzativa dell'impresa e rapportabile a suo stesso fatto - Evento lesivo in occasione di lavoro - Configurabilità.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Occasione di lavoro - In genere
Ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per occasione di lavoro devono intendersi tutte le condizioni, comprese quelle ambientali, in cui l'attività produttiva si svolge e nella quale è immanente il rischio di danno per il lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo, sia che sia dipendente da fatti e situazioni proprie del lavoratore, e così qualsiasi situazione ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto. Pertanto, se durante lo svolgimento del lavoro il prestatore d'opera, presente nella struttura organizzativa dell'impresa, venga colpito da causa violenta rapportabile a suo stesso fatto, l'evento lesivo che ne consegue, deve ritenersi avvenuto in occasione di lavoro, giacché la mera presenza sul luogo di lavoro crea un nesso tra lavoro ed evento, e quindi deve essere indennizzato dall'Istituto assicuratore.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)