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Sez. L, Sentenza n. 2193 del 02/03/1987 (Rv. 451419 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - ISCRITTI ALL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA NON ANCORA IN POSSESSO DEL REQUISITO DELLA ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA MASSIMA UTILE PREVISTA DAI SINGOLI ORDINAMENTI - DIRITTO DI OPTARE PER LA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO FINO AL PERFEZIONAMENTO DI DETTO REQUISITO O PER INCREMENTARE LA PROPRIA ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA - ESTENSIONE AI DIRIGENTI EX ART. 6, PRIMO COMMA, DEL D.L. N. 791 DEL 1981.*
Stato
decisa il 1987-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451419-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - ISCRITTI ALL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA NON ANCORA IN POSSESSO DEL REQUISITO DELLA ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA MASSIMA UTILE PREVISTA DAI SINGOLI ORDINAMENTI - DIRITTO DI OPTARE PER LA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO FINO AL PERFEZIONAMENTO DI DETTO REQUISITO O PER INCREMENTARE LA PROPRIA ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA - ESTENSIONE AI DIRIGENTI EX ART. 6, PRIMO COMMA, DEL D.L. N. 791 DEL 1981.*

L'art. 6, primo comma, del d.l. 22 dicembre 1981 n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale) - il quale (nel testo sostituito dalla legge di conversione 26 febbraio 1982 n. 54) prevede, in favore degli iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (o a forme sostitutive, esclusive od esonerative) che non abbiano raggiunto la anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, la possibilità di optare per la continuazione del servizio fino al perfezionamento di tale requisito o per incrementare la propria anzianità contributiva e comunque non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età, sempreché non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione) - concede il suindicato diritto di opzione (l'opportunità del cui Esercizio attiene ad una valutazione riservata esclusivamente al lavoratore) anche ai dirigenti, come dimostrato - senza che in contrario possa trarsi argomento dal quarto comma dello stesso articolo - dal riferimento della norma a tutti gli iscritti e dal fatto che la successiva legge 31 maggio 1984 n. 193 sospende il citato diritto di opzione nei confronti di lavoratori fra i quali, attraverso il richiamo all'art. 17 della legge 23 aprile 1981 n. 155, sono compresi i dirigenti.*

Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 155 art. 17, Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST., Legge 31/05/1984 num. 193 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)