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Sez. L, Sentenza n. 7797 del 03/08/1990 (Rv. 468536 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - IN GENERE - DIRITTO DI OPZIONE EX ART. 6 DEL D.L. N. 791 DEL 1981 - ESERCIZIO DA PARTE DEI DIRIGENTI - PROTRAZIONI DEL REGIME ORIGINARIO DEL RAPPORTO - ESTENSIONE AI DIRIGENTI DELLA TUTELA DEL POSTO EX LEGGE N. 604 DEL 1966 - ESCLUSIONE - EFFETTI DEL PREDETTO ESERCIZIO - LICENZIAMENTO FONDATO SUL MOTIVO DEL RAGGIUNGIMENTO DELL'ETÀ PENSIONABILE - INVALIDITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468536-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - IN GENERE - DIRITTO DI OPZIONE EX ART. 6 DEL D.L. N. 791 DEL 1981 - ESERCIZIO DA PARTE DEI DIRIGENTI - PROTRAZIONI DEL REGIME ORIGINARIO DEL RAPPORTO - ESTENSIONE AI DIRIGENTI DELLA TUTELA DEL POSTO EX LEGGE N. 604 DEL 1966 - ESCLUSIONE - EFFETTI DEL PREDETTO ESERCIZIO - LICENZIAMENTO FONDATO SUL MOTIVO DEL RAGGIUNGIMENTO DELL'ETÀ PENSIONABILE - INVALIDITÀ - LIMITI.*

Il rapporto di lavoro dei dirigenti, i quali si sono avvalsi del diritto di opzione previsto, anche in loro favore, dall'art. 6, primo comma, del d.l. 22 dicembre 1981 n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982 n. 54, rimane assoggettato alla medesima disciplina ad esso applicabile fino allo Esercizio dell'opzione stessa, non avendo il quarto comma dello stesso articolo esteso a tali dirigenti la tutela del posto di lavoro stabilita dalla legge n. 604 del 1966. Peraltro, il principio per cui l'Esercizio del diritto di opzione non immuta il precedente regime del rapporto - se, in presenza di una disciplina contrattuale la quale assicura al dirigente la stabilità fino al sessantesimo anno, comporta che tale stabilità non si protragga fino al raggiungimento della massima anzianità contributiva o del sessantacinquesimo anno, ma permanga entro il limite temporale contrattuale, scaduto il quale è applicabile il regime di libera recedibilità (salva l'operatività di altre garanzie eventualmente previste dalla disciplina collettiva) - non implica che, in Mancanza di una siffatta disciplina contrattuale, l'Esercizio dell'opzione sia improduttivo di effetti, derivando invece da tale Esercizio, pur in regime di recedibilità ad nutum, l'Invalidità di un licenziamento fondato sullo specifico motivo del raggiungimento, da parte del dirigente, dell'età pensionabile, salva restando peraltro la possibilità del datore di lavoro di recedere ad nutum mediante un successivo atto. (V 5019/88, mass n 459824; (V 5968/87, mass n 454343; (V 5968/87, mass n 454344; (V 2193/87, mass n 451419; (V 2193/87, mass n 451420; (V 7574/86, mass n 449598; (V 7574/86, mass n 449599).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)