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Sez. L, Sentenza n. 5019 del 03/09/1988 (Rv. 459824 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELLA ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA MASSIMA - DIRITTO DI OPZIONE EX ART. 6 DEL D.L. N. 791 DEL 1981 - DIRIGENTI - SPETTANZA - STABILITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459824-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELLA ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA MASSIMA - DIRITTO DI OPZIONE EX ART. 6 DEL D.L. N. 791 DEL 1981 - DIRIGENTI - SPETTANZA - STABILITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO - ESCLUSIONE.*

Il diritto di opzione previsto dall'art. 6, primo comma, del d.l. 22 dicembre 1981 n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982 n. 54, compete anche ai dirigenti, restando riservata esclusivamente ai lavoratori la valutazione dell'opportunità o della convenienza (peraltro non riducibile al mero aspetto economico) dell'Esercizio o meno del diritto stesso. Peraltro, il rapporto di lavoro dei dirigenti, i quali abbiano optato per la continuazione del servizio ai sensi di detta disposizione, rimane assoggettato alla medesima disciplina ad esso applicabile fino all'Esercizio dell'opzione stessa, non avendo il quarto comma dello stesso articolo esteso a tali dirigenti la tutela del posto di lavoro stabilita dalla legge n. 604 del 1966. Consegue che, in presenza di una disciplina contrattuale (nella specie, artt. 75 e 80 del contratto del 24 settembre 1980 per i dirigenti e funzionari delle casse di risparmio) la quale assicuri al dirigente la stabilità fino al sessantesimo anno di età, tale stabilità non si protrae fino al raggiungimento della massima anzianità contributiva o del sessantacinquesimo anno di età, ma permane entro il limite temporale contrattuale, scaduto il quale è applicabile il regime di libera recedibilità, salva l'operatività di altre garanzie eventualmente previste dalla disciplina collettiva. (Conf 5968/87, mass nn 454343 e 454344; (Conf 2193/87, mass nn 451419 e 451420; (Conf 7574/86, mass nn 449598 e 449599).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Contr. Coll. 24/09/1980 num. 75, Contr. Coll. 24/09/1980 num. 80, Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)