Sez. 2, Sentenza n. 1194 del 04/02/1992 (Rv. 475564 - 01)
Vendita - Singole specie di vendita - Di cose immobili - In genere | Vendita di terreno facente parte di una lottizzazione abusiva - Omessa conoscenza dell'abusività da parte del compratore - Invalidità ex art. 31 della legge urbanistica n. 1150 del 1942 - Presupposti.
Vendita - Singole specie di vendita - Di cose immobili - In genere
L'invalidità dell'atto traslativo di un terreno contemplata dall'art. 31 comma quarto della legge 17 agosto 1942 n. 1150, nel testo fissato dall'art. 10 legge 6 agosto 1967 n. 765 per il caso in cui essa faccia parte di una lottizzazione non autorizzata e della cui abusività l'acquirente non sia a conoscenza, riguarda la lottizzazione in senso stretto, la quale presuppone che si tratti di fondi destinati ad insediamenti edilizi urbani con previsione, progettazione ed esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria. In difetto di tale presupposto, pertanto, la vendita di una porzione di area edificabile non può essere ricondotta nell'ambito di applicazione della citata norma.
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)