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Sez. L, Sentenza n. 4140 del 17/06/1988 (Rv. 459222 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - PERIODO DI INDENNIZZABILITÀ - TERMINE EX ARTT. 134 E 135 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - NATURA - DISCIPLINA EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 CONCERNENTE L'IRRILEVANZA DEI VIZI, DELLE PRECLUSIONI E DELLE DECADENZE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459222-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - PERIODO DI INDENNIZZABILITÀ - TERMINE EX ARTT. 134 E 135 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - NATURA - DISCIPLINA EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 CONCERNENTE L'IRRILEVANZA DEI VIZI, DELLE PRECLUSIONI E DELLE DECADENZE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Il termine previsto dagli artt. 134 e 135 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, non è termine di decadenza o di prescrizione correlato all'Esercizio del diritto alla rendita, ma termine di indennizzabilità del tutto avulso dal comportamento dello assicurato ed obiettivamente stabilito, in base a criteri statistici e clinici, per delimitare l'ambito delle malattie professionali indennizzabili. Consegue che la norma dell'art. 8 della legge n. 533 del 1973 (concernente l'irrilevanza dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze verificatisi nelle procedure amministrative riguardanti le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie) non è applicabile al termine (indicato, per ciascuna malattia professionale, nella tabella allegato n. 4 al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) entro il quale, ai sensi dell'art. 134, primo comma, del d.P.R. citato, deve verificarsi l'evento indennizzabile. (Conf 1760/86, mass n 445074; (Conf 2117/86, mass n 445303).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 134 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)