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Sez. L, Sentenza n. 2117 del 25/03/1986 (Rv. 445303 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - PERIODO DI INDENNIZZABILITÀ - TERMINE PREVISTO DAGLI ARTT. 134 E 135 DEL D.P.R. 30 GIUGNO 1965 N. 1124 - NATURA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1986-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445303-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - PERIODO DI INDENNIZZABILITÀ - TERMINE PREVISTO DAGLI ARTT. 134 E 135 DEL D.P.R. 30 GIUGNO 1965 N. 1124 - NATURA - CONSEGUENZE.*

Il termine previsto dagli artt. 134 e 135 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, non è termine di decadenza o di prescrizione correlato all'Esercizio del diritto alla rendita, ma termine di indennizzabilità del tutto avulso dal comportamento dello assicurato ed obiettivamente stabilito, in base a criteri statistici e clinici, per delimitare l'ambito delle malattie professionali indennizzabili. La previsione di tale termine d'indennizzabilità è conseguenza coerente con il sistema tabellare, ritenuto legittimo dalle sentenze della Corte costituzionale n. 206 del 1974 e n. 140 del 1981 e non contrastante con il disposto dell'art. 38 cost.. (V 6319/85, mass n 443413; (V 6228/85, mass n 443357; (V 6225/85, mass n 443356; (V 2772/85, mass n 440547).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 134 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 135 CORTE COST., DPR 09/06/1975 num. 482 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)