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Sez. L, Sentenza n. 1569 del 06/03/1984 (Rv. 433646 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - TEMPESTIVITÀ DI QUEST'ULTIMO - CARATTERE ESSENZIALE AI FINI DELL'INTRODUZIONE DEL GRAVAME - NULLITÀ DELLA SUCCESSIVA NOTIFICAZIONE - MANCATO RISPETTO DEL TERMINE MINIMO DI COMPARIZIONE E MANCATA INDICAZIONE DELLA UDIENZA FISSATA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1984-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433646-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - TEMPESTIVITÀ DI QUEST'ULTIMO - CARATTERE ESSENZIALE AI FINI DELL'INTRODUZIONE DEL GRAVAME - NULLITÀ DELLA SUCCESSIVA NOTIFICAZIONE - MANCATO RISPETTO DEL TERMINE MINIMO DI COMPARIZIONE E MANCATA INDICAZIONE DELLA UDIENZA FISSATA - CONSEGUENZE.*

L'introduzione del giudizio di appello, nel rito del lavoro, consegue al tempestivo deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale (art. 433 e 434 cod. proc. civ.), mentre la nullità della successiva notificazione del ricorso medesimo con il decreto di fissazione dell'udienza, come nel caso di inosservanza delle Disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata copia, al pari del mancato rispetto del termine minimo di comparizione fissato dall'art. 435 comma terzo cod. proc. civ. e della mancata indicazione, nella copia notificata all'appellato, della udienza fissata dal Presidente, non determina inammissibilità dell'impugnazione, ma pur comportando una nullità che si ripercuote sul procedimento d'appello, non spiega alcun effetto negativo a ritroso sulla serie precedente, lasciando così fermo il risultato impeditivo della decadenza dall'impugnazione e imponendo solo l'ordine di rinnovazione della notificazione medesima in applicazione dell'art. 291 cod. proc. civ.. (V 4388/83, mass n 429300).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)