Sez. U, Sentenza n. 4388 del 27/06/1983 (Rv. 429300 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - MOMENTO COSTITUTIVO DEL GIUDIZIO DI APPELLO - NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE DEL PREDETTO DECRETO - CONSEGUENZE - INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - ORDINE DI RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - NECESSITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - MOMENTO COSTITUTIVO DEL GIUDIZIO DI APPELLO - NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE DEL PREDETTO DECRETO - CONSEGUENZE - INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - ORDINE DI RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - NECESSITÀ.*
L'introduzione del giudizio d'appello, nel rito del lavoro, consegue al tempestivo deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale (artt. 433 e 434 cod. proc. civ.), mentre la nullità della successiva notificazione del ricorso medesimo con il decreto di fissazione dell'udienza, come nel caso di inosservanza delle Disposizioni circa la persona alla quale deve esserne consegnata copia, al pari del mancato rispetto del termine minimo di comparizione fissato dall'art. 435 terzo comma cod. proc. civ., non determina inammissibilità dell'impugnazione, ma impone l'ordine di rinnovazione della notificazione medesima, in applicazione dell'art. 291 cod. proc. civ.. (V 3695/81, mass n 414334; (Conf 3333/80, mass n 407128, sulla seconda parte; (Conf 5720/79, mass n 402334, sulla seconda parte; (Conf 2709/79, mass n 399031, sulla seconda parte; (Conf 3399/78, mass n 392844, sulla seconda parte; (Conf 710/77, mass n 384288, sulla seconda parte; (contra 5056/79, mass n 401704; (contra 5052/79, mass n 401696; (contra 3112/79, mass n 399467).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)