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Sez. 3, Sentenza n. 892 del 04/03/1977 (Rv. 384498 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - IN GENERE - COLPA DELL'INADEMPIENTE - SUSSISTENZA - PRESUNZIONE - LIMITI - CIRCOSTANZE OBIETTIVAMENTE IDONEE AD ESCLUDERE LA COLPA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1977-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384498-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - IN GENERE - COLPA DELL'INADEMPIENTE - SUSSISTENZA - PRESUNZIONE - LIMITI - CIRCOSTANZE OBIETTIVAMENTE IDONEE AD ESCLUDERE LA COLPA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - INAMMISSIBILITA.*

In tema di inadempimento delle obbligazioni, se e vero che la colpa del contraente inadempiente si presume, a norma dell'art 1218 cod civ, tuttavia, quando ricorrono circostanze obbiettivamente apprezzabili, idonee a far escludere tale elemento soggettivo qualificante la condotta dell'obbligato, l'inadempimento deve essere ritenuto incolpevole e non puo quindi essere pronunciata la risoluzione del contratto. (Conf 2413/74, mass n 370808).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)