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Sez. 1, Sentenza n. 4371 del 28/06/1988 (Rv. 459354 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI (IMPOSTA FABBRICATI) - ESENZIONI - NUOVE COSTRUZIONI - IN ASSENZA, CONTRASTO O DIFFORMITÀ, CON LA LICENZA EDILIZIA - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE DA PARTE DEGLI ORGANI COMUNALI - MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DEL BENEFICIO FISCALE - RIFERIMENTO ALLA COMUNICAZIONE DEL COMUNE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1988-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459354-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI (IMPOSTA FABBRICATI) - ESENZIONI - NUOVE COSTRUZIONI - IN ASSENZA, CONTRASTO O DIFFORMITÀ, CON LA LICENZA EDILIZIA - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE DA PARTE DEGLI ORGANI COMUNALI - MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DEL BENEFICIO FISCALE - RIFERIMENTO ALLA COMUNICAZIONE DEL COMUNE - SUFFICIENZA.*

Al fine della legittimità del provvedimento di diniego della esenzione venticinquennale dall'imposta sul reddito dei fabbricati, ai sensi dell'art. 15 della legge 6 agosto 1967 n. 765, per costruzione in difformità delle prescrizioni urbanistiche, l'Obbligo della motivazione può ritenersi soddisfatto, "per relationem", con il richiamo dell'accertamento di detta violazione, effettuato dagli organi municipali e notificato al contribuente, non anche con il mero riferimento alla citata norma, inidoneo a porre il contribuente medesimo in grado di conoscere l'addebito mossogli e di esercitare il diritto di difesa. (V 2650/84, mass n 434665).*

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1967 num. 765 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)