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Sez. 1, Sentenza n. 2650 del 27/04/1984 (Rv. 434665 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI (IMPOSTA FABBRICATI) - ESENZIONI - NUOVE COSTRUZIONI - IN ASSENZA, CONTRASTO O DIFFORMITÀ CON LA LICENZA EDILIZIA - ESCLUSIONE - DIPENDENZA DEL DINIEGO DELLE ESENZIONI DA ACCERTAMENTI O VALUTAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZA "EX LEGE" DELL'ACCERTAMENTO DEGLI ORGANI COMUNALI - CONFIGURABILITÀ - MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DEL BENEFICIO FISCALE - RIFERIMENTO ALLA COMUNICAZIONE DEL COMUNE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1984-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434665-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI (IMPOSTA FABBRICATI) - ESENZIONI - NUOVE COSTRUZIONI - IN ASSENZA, CONTRASTO O DIFFORMITÀ CON LA LICENZA EDILIZIA - ESCLUSIONE - DIPENDENZA DEL DINIEGO DELLE ESENZIONI DA ACCERTAMENTI O VALUTAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZA "EX LEGE" DELL'ACCERTAMENTO DEGLI ORGANI COMUNALI - CONFIGURABILITÀ - MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DEL BENEFICIO FISCALE - RIFERIMENTO ALLA COMUNICAZIONE DEL COMUNE - SUFFICIENZA.*

Il diniego delle agevolazioni ed esenzioni tributarie (nella specie, esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati), stabilito dall'art. 15 della legge 6 agosto 1967 n. 765 per gli immobili costruiti in assenza, in contrasto o in difformità con la licenza edilizia, non è dipendente da accertamenti o da valutazioni compiute dall'amministrazione finanziaria, ma costituisce un'automatica conseguenza ex lege dell'accertamento compiuto dagli organi comunali della sussistenza di violazioni della normativa urbanistica, e pertanto, ai fini della motivazione del provvedimento che nega o revoca il beneficio fiscale, è sufficiente che l'ufficio finanziario richiami la comunicazione ricevuta dal comune ai sensi del secondo comma del citato art. 15 della legge 765 del 1967, in quanto il contribuente è già a conoscenza delle violazioni addebitategli, accertate nei suoi confronti dagli organi comunali, ed ha comunque la possibilità di accertare la sussistenza degli addebiti ipotizzati a suo carico presso gli uffici del comune, essendo, quindi, in grado di proporre le sue difese contro il provvedimento dell'ufficio. (V 3434/83, mass n 428318; (V 3896/82, mass n 421846; (V 3094/81, mass n 413663).*

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 ter CORTE COST., Legge 02/07/1949 num. 408 art. 13, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)