Sez. L, Sentenza n. 5792 del 22/12/1989 (Rv. 464691 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI - EQUIPARAZIONE AGLI OPERAI AGRICOLI - LIMITI - CONDIZIONI - PROVA RELATIVA - ONERI - INCIDENZA - OGGETTO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI - EQUIPARAZIONE AGLI OPERAI AGRICOLI - LIMITI - CONDIZIONI - PROVA RELATIVA - ONERI - INCIDENZA - OGGETTO.*
Il principio stabilito dall'art. 22 della legge 9 gennaio 1963 n. 9 - secondo cui, ai fini dell'accertamento dell'Invalidità pensionabile, i coltivatori diretti (al pari dei mezzadri e dei coloni) sono equiparati agli operai agricoli - può trovare un temperamento solo quando, a seguito di prove fornite da chi alleghi il fatto impeditivo della prospettata equiparazione, sia accertato che, in concreto ed a causa di una divisione del lavoro, il coltivatore assicurato abbia possibilità di svolgere le operazioni ed i lavori meno duri, fra quelli necessari alla coltivazione del fondo, non essendo sufficiente la prospettazione della mera possibilità di apporti integrativi nello svolgimento di detto lavoro. (V 484/86, mass n 444082; (V 6460/83, mass n 431198).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 9 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)