Sez. L, Sentenza n. 484 del 24/01/1986 (Rv. 444082 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - EQUIPARAZIONE EX ART. 22 LEGGE N. 9 DEL 1963 DEI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI AGLI OPERAI AGRICOLI - TEMPERAMENTO - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - EQUIPARAZIONE EX ART. 22 LEGGE N. 9 DEL 1963 DEI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI AGLI OPERAI AGRICOLI - TEMPERAMENTO - CONDIZIONI.*
Il principio stabilito dall'art. 22 della legge 9 gennaio 1963 n. 9 - secondo cui, ai fini dell'accertamento dell'Invalidità pensionabile, i coltivatori diretti (al pari dei mezzadri e dei coloni) sono equiparati agli operai agricoli - può trovare un temperamento solo quando, a seguito di prove fornite da chi alleghi il fatto impeditivo della prospettata equiparazione, sia accertato che, in concreto ed a causa di una divisione del lavoro, il coltivatore assicurato abbia possibilità di svolgere le operazioni ed i lavori meno duri fra quelli necessari alla coltivazione del fondo. (V 1653/82, mass n 419487; (V 3204/81, mass n 413777).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 9 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)