Sez. 1, Sentenza n. 8481 del 26/08/1998 (Rv. 518386 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - IN GENERE | Pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento - Asserita prosecuzione dell'attività d'impresa (art. 42 legge fall.) - Sussistenza - Accertamento - Criteri - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - IN GENERE
In tema di fallimento, il comportamento tenuto dall'imprenditore in seguito alla dichiarazione di fallimento può essere legittimamente qualificato come "prosecuzione di attività d'impresa", con conseguente produzione, a beneficio della massa, di "risultati" di tale attività (art. 42, comma 2 legge fall.), soltanto all'esito di una compiuta valutazione circa la effettività di tali risultati, e di un positivo accertamento circa la esistenza di "beni" acquisiti alla procedura, onde poter poi, legittimamente, detrarre, in relazione ad essi, i costi ed oneri incontrati per il loro acquisto e la loro conservazione. (La S.C. ha, nella specie, escluso la correttezza della qualificazione, in termini di "prosecuzione di attività d'impresa", di un'attività, successiva alla dichiarazione di fallimento, consistita nell'acquisto, da parte del fallito, di ulteriori forniture di latte da una cooperativa alla quale aveva corrisposto solo parte del prezzo dovuto, ed ha riformato la sentenza della Corte di merito che, investita della domanda di pagamento del residuo da parte della creditrice, nonché della domanda riconvenzionale della curatela volta, ex art. 44 legge fall., all'accertamento della inefficacia dei pagamenti parziali eseguiti, aveva erroneamente accolto la domanda principale, qualificando come "prosecuzione dell'attività d'impresa" il comportamento del fallito, e come "costi ed oneri" ad essa conseguenti il pagamento parziale da lui effettuato. La Corte, nell'affermare il principio di diritto di cui in massima, ha, ancora, ritenuta legittima la domanda della curatela ed ingiustificata l'affermazione del giudice di merito, attesane la totale assenza di indagine circa la esistenza di "beni" acquisiti alla massa per effetto dell'attività del fallito).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)