diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 814 del 25/01/1993 (Rv. 480429 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera) | Principio della parità di trattamento ex art. 3 legge n. 1369 del 1960 - Applicazione negli appalti esterni agli stabilimenti dell'appaltante ma rientranti nel ciclo produttivo del medesimo - Ammissibilità - Appalti concessi dalla S.I.P. per lavori di ristrutturazione, programmazione ed ampliamento delle reti telefoniche, compresi quelli relativi all'installazione degli impianti - Esclusione della disciplina ex art. 5, lett. b) legge citata - Condizione.
Stato
decisa il 1993-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480429-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera)

La disciplina dell'art. 3, primo comma, della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 - secondo cui (in relazione a contratti di appalto non colpiti dal divieto di cui all'art. 1 della stessa legge) l'appaltante e l'appaltatore sono tenuti in solido a corrispondere ai dipendenti del secondo un trattamento non inferiore a quello dei dipendenti del primo - è applicabile non solo in relazione ad attività che l'appaltatore debba svolgere all'interno dello stabilimento o degli stabilimenti in cui ha sede l'attività produttiva dell'appaltante ma anche per gli appalti che interessino attività esterne, purché facenti necessariamente parte del ciclo produttivo dell'appaltante; pertanto, la suindicata disciplina trova applicazione anche con riguardo ad appalti concessi dalla S.I.P. ed aventi ad oggetto lavori di ristrutturazione, programmazione ed ampliamento delle reti telefoniche, compresi quelli relativi all'installazione di impianti, tenuto conto che questi, ancorché definibili secondo la medesima espressione ("installazione di impianti") usata nella disposizione dell'art. 5, lett. b), della stessa legge (relativa ad ipotesi d'inapplicabilità della disciplina predetta), non sono riconducibili a tale disposizione, siccome rientranti nell'ambito del normale ciclo produttivo dell'appaltante.

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)