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Sez. 6, Sentenza n. 51060 del 19/07/2017 Cc. (dep. 08/11/2017) Rv. 271374 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca di prevenzione - Domanda di ammissione allo stato passivo - Dies a quo - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-07-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271374-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

È manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 1, comma 206, della legge n. 228 del 2012 in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui fa decorrere il termine di 180 giorni per la presentazione dell'istanza di ammissione del credito dalla data della pubblicazione dell'avviso ai creditori, nelle forme indicate dalla legge, e non dal momento in cui i terzi creditori ne siano venuti a conoscenza, in quanto la disciplina secondo cui la comunicazione ai creditori deve avvenire a mezzo di posta elettronica certificata, ove possibile, e in ogni caso mediante apposito avviso inserito nel sito Internet dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), è conforme ai principi di ragionevolezza, tutela del diritto di difesa e certezza dei rapporti giuridici.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 206 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)